Art. 22
Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari
In vigore dal 18 nov 2011
Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari
1. Quando richiede un conto, il futuro titolare del conto nomina un certo numero di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell’.
2. Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore. Tali informazioni comprendono almeno i dati indicati nell’allegato VII.
3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 2, l’amministratore nazionale approva un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto ad approvarlo. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la nomina richiede più tempo, l’amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri 20 giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.
4. L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.
5. Un amministratore nazionale può rifiutare di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentate autorizzato supplementare nel caso in cui:
a)
le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
b)
il richiedente sia oggetto di indagine o nei cinque anni procedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;
c)
per motivi previsti dal diritto nazionale.
6. Se l’amministratore nazionale rifiuta di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
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