Art. 21

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 18 nov 2011
Rappresentanti autorizzati 1.   Ogni conto, fatta eccezione del conto del responsabile della verifica, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto del responsabile della verifica vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto. 2.   Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati all’accesso al conto in sola visione. 3.   I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un’operazione è necessaria l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre all’approvazione di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi: a) per i trasferimenti verso un conto del titolare che figura nell’elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione; e b) operazioni avviate da piattaforme esterne esenti a norma dell’, paragrafo 4. 4.   I titolari del conto possono abilitare l’accesso ai loro conti attraverso una piattaforma esterna. Detti titolari di conto nominano in veste di rappresentante autorizzato una persona già rappresentante autorizzato di un conto della piattaforma esterna. 5.   Nel caso in cui un rappresentante autorizzato non possa accedere al registro dell’Unione per motivi tecnici o altri, su richiesta l’amministratore nazionale può avviare le operazioni per conto del rappresentante autorizzato, a condizione che l’amministratore nazionale autorizzi tali richieste e che l’accesso non sia stato sospeso a norma del presente regolamento. 6.   Le specifiche tecniche per lo scambio dei dati possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari per ciascun tipo di conto. 7.   I rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari devono essere persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di ogni conto devono essere persone diverse, ma una stessa persona può svolgere la funzione di rappresentante autorizzato o di rappresentante autorizzato supplementare per più di un conto. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto abbia la residenza permanente nello Stato membro, tranne per i conti di responsabile della verifica.
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