Art. 19
Apertura dei conti di responsabile della verifica nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Apertura dei conti di responsabile della verifica nel registro dell’Unione
1. La domanda di apertura di un conto di responsabile della verifica nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, comprensive di quelle indicate negli allegati II e IV.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto del responsabile della verifica nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’.
Storico versioni
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