Art. 17
Apertura dei conti nazionali di deposito nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Apertura dei conti nazionali di deposito nel registro dell’Unione
L’autorità competente dello Stato membro ordina all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito nazionale nel registro dell’Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato II.
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