Art. 16
Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione
1. Il richiedente presenta all’amministratore nazionale una domanda di conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione. Il futuro titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato III.
2. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto abbia la residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.
3. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto sia iscritto al registro dell’IVA nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.
4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’.
Storico versioni
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