Art. 15

Apertura dei conti di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione

In vigore dal 18 nov 2011
Apertura dei conti di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione 1.   Entro venti giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, l’autorità competente o l’operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VI e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione. 2.   Ogni operatore aereo dispone di un conto di deposito di operatore aereo. 3.   Entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione per ciascun operatore aereo o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’. 4.   I conti di deposito di operatore aereo passano dallo stato «bloccato» ad «aperto» dopo l’iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell’, paragrafi da 1 a 5, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato secondo l’, paragrafo 1. L’amministratore nazionale apre anche a una data precedente il conto, dopo aver ricevuto dal titolare del conto una domanda di attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
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