Art. 14
Apertura dei conti di deposito di gestore nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Apertura dei conti di deposito di gestore nel registro dell’Unione
1. Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l’autorità competente o il gestore comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato V e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’.
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