Art. 20
Rifiuto di aprire un conto
In vigore dal 18 nov 2011
Rifiuto di aprire un conto
1. L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell’apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.
2. Un amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi:
a)
le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
b)
il futuro titolare del conto o, nel caso di un’entità giuridica, uno dei direttori, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale;
c)
l’amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;
d)
per motivi previsti dal diritto nazionale.
3. Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
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