Art. 18
Apertura dei conti di piattaforma esterna nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Apertura dei conti di piattaforma esterna nel registro dell’Unione
1. Le piattaforme esterne possono presentare domanda per un conto di piattaforma esterna nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore nazionale. La domanda è presentata all’amministratore nazionale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell’allegato III ed elementi comprovanti che la piattaforma esterna garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento.
2. Gli amministratori nazionali garantiscono che le piattaforme esterne di scambio soddisfino i requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto della piattaforma esterna nel registro dell’Unione o informa l’amministratore centrale o il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’.
4. Per avviare un’operazione non è richiesta l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell’, paragrafo 3, se ad avviarla è una piattaforma di scambio esente. Una piattaforma di scambio può essere esentata dall’amministratore nazionale su richiesta scritta, se dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano un livello di sicurezza almeno pari a quello che garantiscono le disposizioni dell’, paragrafo 3. I requisiti tecnici e di sicurezza sono definiti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’. L’amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente tali richieste alla Commissione, la quale provvede a renderle pubbliche.
Storico versioni
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