Art. 32

Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo

In vigore dal 18 nov 2011
Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo 1.   Ciascun gestore e operatore aereo scelgono un responsabile della verifica tra quelli registrati presso l’amministratore nazionale che amministra il proprio conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche responsabile della verifica, non può scegliere se stesso come responsabile della verifica. 2.   L’amministratore nazionale, l’autorità competente o, su decisione dell’autorità competente, il titolare del conto o il responsabile della verifica inserisce i dati annui sulle emissioni per l’anno precedente entro il 31 marzo. 3.   I dati annui sulle emissioni devono essere presentati nel formato prescritto dall’allegato VIII. 4.   Il responsabile della verifica o l’autorità competente approva le emissioni annuali verificate previa verifica a norma dell’, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente. 5.   L’amministratore nazionale o l’autorità competente indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che il responsabile della verifica sia incaricato di indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale. 6.   L’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui agli della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell’Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l’impianto o l’operatore aereo interessato per quell’anno. 7.   Se al 1o maggio di ogni anno nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base agli della direttiva 2003/87/CE.
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Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo (Art. 32 Regolamento (UE) 2011/1193) — Testo vigente | Portale Normativo