Art. 31

Sospensione dell’accesso ai conti

In vigore dal 18 nov 2011
Sospensione dell’accesso ai conti 1.   Un amministratore può sospendere l’accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto del registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia: a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere; b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; o c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l’integrità o la riservatezza del registro dell’Unione o dell’EUTL, o dei dati ivi elaborati e conservati. 2.   L’amministratore può sospendere l’accesso di tutti i rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica; b) il titolare del conto non ha corrisposto le tariffe; c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto; d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini fissati dall’amministratore nazionale o dall’amministratore centrale; e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto; f) il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto; g) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore nazionale; h) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto. 3.   L’amministratore può sospendere l’accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto: a) per un periodo massimo di due settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 4.   L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso a un conto se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’ oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l’apertura del conto. 5.   L’amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che ha dato origine alla sospensione. 6.   Entro 30 giorni di calendario, il titolare del conto può contestare la sospensione dell’accesso di cui ai paragrafi 1 e 3, presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo compatibile con il presente regolamento e siano ad esso commisurate. 7.   L’autorità competente o la Commissione può anche ordinare all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale di procedere a una sospensione. 8.   Un’autorità dello Stato membro dell’amministratore competente per l’applicazione della legge nazionale può altresì richiedere all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale. 9.   In caso di sospensione dell’accesso a un conto della piattaforma esterna, l’amministratore sospende anche l’abilitazione dell’accesso ai conti degli utilizzatori accessibili dalla piattaforma esterna a norma dell’, paragrafo 4. In caso di sospensione dell’accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari a un conto della piattaforma esterna, l’amministratore sospende anche l’accesso dalla piattaforma esterna dei rappresentanti abilitati da un titolare di conto a norma dell’, paragrafo 4. 10.   Quando il titolare di un conto di deposito del gestore o di un conto di deposito dell’operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all’, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote indicato dal titolare del conto.
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