Art. 24

Elenco dei conti di fiducia

In vigore dal 18 nov 2011
Elenco dei conti di fiducia 1.   I conti per la consegna d’asta, i conti di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione. 2.   I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell’elenco dei conti di fiducia. 3.   La modifica dell’elenco dei conti di fiducia è effettuata mediante la procedura di cui all’ per i trasferimenti indicati nel capo V, sezione 6. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicata nell’, paragrafo 4, si applica per la soppressione dei conti dall’elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all’elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.
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