Art. 36

Esecuzione dei trasferimenti

In vigore dal 18 nov 2011
Esecuzione dei trasferimenti 1.   Prima di avviare l’operazione, il registro dell’Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al capo V che non sono avviate da una piattaforma esterna. Un’operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare di cui è richiesta l’approvazione a norma dell’, paragrafo 3, ha confermato l’operazione fuori banda. 2.   Per tutti i trasferimenti di cui all’ e al capo V, sezione 6, il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16, ora dell’Europa centrale (CET), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3. Un trasferimento confermato in un momento diverso sarà avviato il giorno successivo alle ore 10 (CET), dal lunedì al venerdì. 3.   Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli e per tutti i trasferimenti di cui all’ verso conti che non figurano nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l’avvio e la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai sensi dell’. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (CET) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (CET) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1o dicembre dell’anno precedente. 4.   Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all’amministratore nazionale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per conto del rappresentante del conto stesso, prima che si comunichi l’avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all’autorità competente per l’applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all’amministratore nazionale entro sette giorni. 5.   All’avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento.
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