Art. 78

Completamento delle procedure

In vigore dal 18 nov 2011
Completamento delle procedure 1.   Tutte le operazioni comunicate all’ITL a norma dell’, paragrafo 1, si considerano completate quando l’ITL informa l’EUTL di aver portato a termine la procedura. 2.   Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all’EUTL a norma dell’, paragrafo 3, si considerano completate quando l’EUTL informa il registro dell’Unione di aver portato a termine la procedura. L’EUTL interrompe automaticamente l’esecuzione di un’operazione o di una procedura che non abbia potuto essere completata entro 24 ore dalla sua comunicazione. 3.   La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell’Unione e le informazioni contenute nell’EUTL per un’ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e portata correttamente a termine.
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