Art. 6
Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL
In vigore dal 18 nov 2011
Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL
1. Il registro dell’Unione mantiene un collegamento con l’ITL ai fini della comunicazione delle operazioni che trasferiscono unità di Kyoto.
2. L’EUTL mantiene inoltre un collegamento con l’ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1.
3. Il registro dell’Unione mantiene anche un collegamento diretto con l’EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni per il trasferimento delle quote e le procedure di gestione dei conti di cui al capo III. Tutte le operazioni che interessano le quote avvengono nel registro dell’Unione e sono registrate e verificate dall’EUTL.
4. L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l’EUTL e il registro di un paese candidato all’adesione per consentire a tali registri di comunicare con l’ITL attraverso l’EUTL e di registrare nell’EUTL i dati sulle emissioni verificate dei gestori. Prima di istituire tale collegamento i registri devono aver completato con esito positivo tutte le procedure di prova e di inizializzazione necessarie per i registri.
Storico versioni
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