Art. 4

Registro dell’Unione

In vigore dal 18 nov 2011
Registro dell’Unione 1.   È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi. 2.   L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione. 3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’ della direttiva 2003/87/CE e di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Il registro dell’Unione fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari del conto le procedure stabilite dal presente regolamento. 4.   Il registro dell’Unione è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, e ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1193:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo