Art. 4
Registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Registro dell’Unione
1. È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi.
2. L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione.
3. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’ della direttiva 2003/87/CE e di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Il registro dell’Unione fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari del conto le procedure stabilite dal presente regolamento.
4. Il registro dell’Unione è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, e ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
Storico versioni
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