Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 nov 2011
Definizioni Salvo indicazioni contrarie, i termini impiegati nel presente regolamento hanno il medesimo significato di cui alla direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all’ della decisione 2011/278/UE della Commissione (11). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «titolare del conto», la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel sistema dei registri; 2) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE; 3) «autorità competente», l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE; 4) «piattaforma esterna», un sistema esterno connesso in modo sicuro al registro dell’Unione al fine di automatizzare le funzioni relative al registro dell’Unione; 5) «responsabile della verifica», il responsabile della verifica di cui alle definizioni dell’allegato I, sezione 2, punto 5, lettera m), della decisione 2007/589/CE della Commissione (12); 6) «unità di quantità assegnata» (AAU, Assigned Amount Unit), un’unità rilasciata a norma dell’, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE; 7) «quote assegnate al trasporto aereo», quote create a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; 8) «quote generiche» o «quote UE», tutte le altre quote create a norma della direttiva 2003/87/CE; 9) «CER a lungo termine» (lCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell’attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata; 10) «unità di assorbimento» (RMU, Removal Unit), un’unità rilasciata ai sensi dell’ del protocollo di Kyoto; 11) «CER temporanea» (tCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata; 12) «unità di Kyoto», le unità di tipo AAU, ERU, CER, RMU, lCER e tCER; 13) «procedura», mezzo tecnico automatizzato per svolgere un’azione relativa ad un conto o a un’unità conservata nel registro; 14) «operazione», procedura interna al registro dell’Unione che comprende il trasferimento di una quota o di un’unità di Kyoto da un conto verso un altro conto; 15) «restituzione», la contabilizzazione di una quota o di un’unità di Kyoto da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile; 16) «cancellazione», l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte del titolare senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate; 17) «soppressione», l’eliminazione definitiva di una quota da parte del titolare senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate; 18) «ritiro», la contabilizzazione di un’unità di Kyoto da parte di una parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla parte in questione; 19) «riciclaggio», la definizione di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 20) «reato grave», la definizione di cui all’, punto 5, della direttiva 2005/60/CE; 21) «finanziamento del terrorismo», la definizione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE; 22) «amministratore nazionale», il soggetto responsabile di gestire, per conto di uno Stato membro, una serie di conti degli utilizzatori che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro depositati nel registro dell’Unione, designato a norma dell’; 23) «direttori», le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica; 24) «ora dell’Europa centrale», corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
Storico versioni

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