Art. 80
Gestione delle modifiche e delle versioni
In vigore dal 18 nov 2011
Gestione delle modifiche e delle versioni
Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell’Unione, l’amministratore centrale garantisce che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’ siano completate prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l’EUTL o l’ITL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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