Art. 81

Archiviazione dei dati

In vigore dal 18 nov 2011
Archiviazione dei dati 1.   Il registro dell’Unione e ogni altro registro del protocollo di Kyoto (registro PK) conservano i dati relativi a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali dati. 2.   Gli amministratori nazionali possono accedere, consultare ed esportare tutti i dati contenuti nel registro dell’Unione in relazione ai conti che amministrano o hanno amministrato. 3.   I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
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Archiviazione dei dati (Art. 81 Regolamento (UE) 2011/1193) — Testo vigente | Portale Normativo