Art. 83

Trattamento riservato

In vigore dal 18 nov 2011
Trattamento riservato 1.   Le informazioni, compresa la titolarità di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL e nel registro dell’Unione sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. 2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL: a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea; c) la Corte dei conti europea; d) Eurojust; e) le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). e all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE; f) le competenti autorità nazionali di vigilanza; g) gli amministratori del registro degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/87/CE. 3.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui sopra a norma del paragrafo 2 previa richiesta all’amministratore centrale e o un amministratore nazionale, qualora tale richiesta sia necessaria per l’esecuzione delle rispettive mansioni. 4.   Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3. 5.   Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni dopo averli resi anonimi, affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette riguardanti le operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2. 6.   Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nell’EUTL, ai fini di svolgere le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/JHA del Consiglio (17) Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati. 7.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell’amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali è stata rifiutata l’apertura di un conto a norma dell’, paragrafo 2, lettere da a) a c), o alle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’, paragrafo 5, lettere da a) e b), nonché il nome e l’identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare dei conti il cui accesso è stato sospeso ai sensi dell’ o dei conti chiusi ai sensi dell’. 8.   Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità tributarie tutte le operazioni che interessano un quantitativo di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti interessati da un numero di operazioni eseguite nell’arco di un dato periodo che è superiore al numero da essi determinato. 9.   I titolari dei conti possono chiedere per iscritto all’amministratore nazionale di non rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi di dati contenuti nella tabella V-II dell’allegato V. 10.   I titolari dei conti possono chiedere per iscritto all’amministratore nazionale di rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi dei dati contenuti nelle righe da 3 a 14 della tabella VII-I dell’allegato VII. 11.   L’EUTL e il registro dell’Unione non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto. 12.   Il sorvegliante d’asta designato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna d’asta iscritto nel registro dell’Unione.
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