Art. 85

Interruzione del funzionamento

In vigore dal 18 nov 2011
Interruzione del funzionamento L’amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema del registro dell’Unione siano limitate al minimo, e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.
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