Art. 84
Tariffe
In vigore dal 18 nov 2011
Tariffe
1. L’amministratore centrale non può imporre tariffe ai titolari dei conti contenuti nel registro dell’Unione.
2. Gli amministratori nazionali possono imporre tariffe ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano.
3. Gli amministratori nazionali comunicano all’amministratore centrale le tariffe applicate e lo informano di eventuali modifiche di tali tariffe entro 10 giorni lavorativi. L’amministratore centrale pubblica le tariffe in un sito web pubblico.
Storico versioni
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