Art. 82

Relazione

In vigore dal 18 nov 2011
Relazione 1.   L’amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web dell’EUTL, le informazioni di cui all’allegato XII ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nell’EUTL o nel registro dell’Unione a meno che non sia autorizzato a tal fine a norma dell’. 2.   Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili ai destinatari in modo trasparente e organizzato, tramite un sito internet pubblico, le informazioni di cui all’allegato XII a cui hanno accesso a norma dell’, e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori nazionali non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell’Unione a meno che non siano autorizzati a tal fine a norma dell’.
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