Art. 85 · Interruzione del funzionamento

Art. 85

Interruzione del funzionamento

In vigore dal 18 nov 2011
Interruzione del funzionamento L’amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema del registro dell’Unione siano limitate al minimo, e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1193:oj#art-85