Art. 37

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

In vigore dal 18 nov 2011
Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni 1.   Una quota o un’unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato. 2.   Data la natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, l’iscrizione nel registro dell’Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un’unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento. 3.   Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all’unità di Kyoto in natura. In particolare: a) fatte salve le disposizioni dell’ e della verifica della concordanza di cui all’ del presente regolamento, un’operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell’. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può condurre all’annullamento nel registro di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento; b) il presente articolo non dovrebbe impedire in alcun modo a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro. 4.   Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un’unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell’unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.
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