Art. 38
Creazione di quote
In vigore dal 18 nov 2011
Creazione di quote
1. Se del caso, l’amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d’asta unionale e/o un conto d’asta unionale per il trasporto aereo, nonché creare o chiudere conti o quote secondo quanto può essere necessario secondo gli atti della legislazione unionale, comprese le disposizioni dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 920/2010 o di atti adottati ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, e degli , della direttiva 2003/87/CE.
2. A tempo debito la Commissione ordina all’amministratore centrale di creare un numero di quote generiche complessivamente equivalenti al numero determinato ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione 2010/670/UE della Commissione (15) («conto NER300»), oppure destinate al trasferimento verso tali conti.
3. All’atto della creazione il registro dell’Unione assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico.
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