Art. 39

Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta

In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta 1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto della pertinente casa d’aste, designata ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche provenienti dal conto totale unionale verso il conto d’asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati dall’ del regolamento (UE) n. 1031/2010. 2.   In caso di adeguamento dei volumi annui secondo quanto disposto dall’ del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale verso il conto d’asta unionale o dal conto d’asta unionale verso il conto totale unionale, secondo il caso.
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