Art. 10

Amministrazione dei conti

In vigore dal 18 nov 2011
Amministrazione dei conti 1.   Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell’amministrazione per conto dello Stato membro o dell’Unione. 2.   L’amministratore del conto è determinato per ciascun tipo di conto a norma dell’allegato I. 3.   All’amministratore del conto spetta aprire e chiudere un conto o sospenderne o limitarne l’accesso, approvare i rappresentanti autorizzati, consentire la modifica dei dati del conto che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore e avviare operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’, paragrafo 5. 4.   L’amministratore può chiedere ai titolari dei conti e ai rispettivi rappresentanti di sottoscrivere congrue condizioni compatibili con il presente regolamento. 5.   I conti sono disciplinati dalla legislazione e rientrano nella giurisdizione dello Stato membro del corrispondente amministratore e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso Stato membro.
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Amministrazione dei conti (Art. 10 Regolamento (UE) 2011/1193) — Testo vigente | Portale Normativo