Art. 10
Amministrazione dei conti
In vigore dal 18 nov 2011
Amministrazione dei conti
1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell’amministrazione per conto dello Stato membro o dell’Unione.
2. L’amministratore del conto è determinato per ciascun tipo di conto a norma dell’allegato I.
3. All’amministratore del conto spetta aprire e chiudere un conto o sospenderne o limitarne l’accesso, approvare i rappresentanti autorizzati, consentire la modifica dei dati del conto che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore e avviare operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’, paragrafo 5.
4. L’amministratore può chiedere ai titolari dei conti e ai rispettivi rappresentanti di sottoscrivere congrue condizioni compatibili con il presente regolamento.
5. I conti sono disciplinati dalla legislazione e rientrano nella giurisdizione dello Stato membro del corrispondente amministratore e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso Stato membro.
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