Art. 9
Stato dei conti
In vigore dal 18 nov 2011
Stato dei conti
1. I conti si trovano in uno dei seguenti stati: aperto, bloccato, escluso o chiuso.
2. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, fatta eccezione per la restituzione delle unità, l’iscrizione delle emissioni verificate e l’aggiornamento dei dati relativi al conto.
3. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.
4. In caso di esclusione di un impianto dal sistema unionale ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale converte allo stato «escluso» il corrispondente conto di deposito di gestore per tutta la durata dell’esclusione.
5. L’amministratore nazionale, non appena è informato dall’autorità competente del fatto che i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nel sistema unionale in conformità dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, converte allo stato «escluso» il corrispondente conto di deposito di operatore aereo fino a quando l’autorità competente gli comunichi che i voli dell’operatore aereo sono di nuovo inclusi nel sistema unionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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