Art. 27
Chiusura dei conti di deposito dell’operatore aereo
In vigore dal 18 nov 2011
Chiusura dei conti di deposito dell’operatore aereo
I conti di deposito dell’operatore aereo possono essere chiusi dall’amministratore nazionale solo su ordine dell’autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l’operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato definitivamente le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
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