Art. 26
Chiusura dei conti di deposito del gestore
In vigore dal 18 nov 2011
Chiusura dei conti di deposito del gestore
1. Entro dieci giorni lavorativi l’autorità competente comunica all’amministratore nazionale la revoca o la sospensione di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra o la chiusura di un impianto. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione, l’amministratore nazionale inserisce la data in questione nel registro dell’Unione.
2. L’amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito del gestore entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di chiusura dell’impianto, revoca o sospensione dell’autorizzazione se l’impianto in questione ha restituito una quantità di quote almeno pari alle sue emissioni verificate.
Storico versioni
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