Art. 28
Chiusura dei conti del responsabile della verifica
In vigore dal 18 nov 2011
Chiusura dei conti del responsabile della verifica
1. L’amministratore nazionale chiude il conto del responsabile della verifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del responsabile medesimo.
2. L’autorità competente può inoltre ordinare all’amministratore nazionale di chiudere un conto del responsabile della verifica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
l’accreditamento del responsabile della verifica è scaduto o è stato ritirato;
b)
il responsabile della verifica ha cessato l’attività.
Storico versioni
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