Art. 77

Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL

In vigore dal 18 nov 2011
Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL 1.   L’EUTL avvia periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che i dati dei conti dell’EUTL, le quote di emissioni e le unità di Kyoto detenute nei conti corrispondano ai dati contenuti nel registro dell’Unione. A tal fine l’EUTL registra tutte le procedure. 2.   Se, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, l’EUTL rileva un’incongruenza, consistente nel fatto che le informazioni riguardanti i conti, le quote e le unità di Kyoto detenute fornite dal registro dell’Unione nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute nell’EUTL, quest’ultimo provvede affinché non sia consentita la prosecuzione di ogni altra procedura in relazione ai conti, alle quote o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza. L’EUTL informa immediatamente l’amministratore centrale e gli amministratori dei conti interessati di qualsiasi incongruenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1193:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo