Art. 75

Rilevazione di difformità

In vigore dal 18 nov 2011
Rilevazione di difformità 1.   Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell’Unione e l’EUTL di cui all’, paragrafo 3, l’EUTL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’, paragrafo 2, rileva difformità in una procedura e ne informa il registro dell’Unione e l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente i titolari dei conti interessati dell’interruzione della procedura. 2.   Per le procedure completate attraverso l’ITL di cui all’, paragrafo 1, l’ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’, paragrafo 2, l’ITL medesimo o l’EUTL rileva una difformità in una procedura. Se l’ITL interrompe un’operazione, anche l’EUTL deve interromperla. L’ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati vi è il registro dell’Unione, quest’ultimo informa anche l’amministratore dei conti del registro dell’Unione interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente i titolari dei conti interessati dell’interruzione della procedura.
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