Art. 74

Controllo automatico delle procedure

In vigore dal 18 nov 2011
Controllo automatico delle procedure 1.   Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali in materia di tecnologie informatiche di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di una procedura da parte del registro dell’Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure stabiliti dal presente regolamento. 2.   L’EUTL effettua i controlli automatici di tutte le procedure indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’ al fine di individuare irregolarità o difformità, consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.
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