Art. 61
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di scambio
In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di scambio
Su richiesta del titolare di un conto di scambio, il registro dell’Unione effettua un trasferimento di quote o di unità di Kyoto verso un conto di deposito o di scambio del registro dell’Unione, sempre che tale trasferimento non sia ostacolato dallo stato del conto di avvio.
Storico versioni
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