Art. 62

Restituzione di quote

In vigore dal 18 nov 2011
Restituzione di quote 1.   Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l’operatore aereo chiede all’amministratore del registro dell’Unione: a) di trasferire un determinato numero di quote relative allo stesso periodo di scambio dal conto di deposito del gestore o dell’operatore aereo al conto di soppressione delle quote dell’Unione; b) di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per il periodo in corso per le emissioni dell’impianto del gestore o per le emissioni dell’operatore aereo. 2.   Le quote del trasporto aereo possono essere restituite solo dagli operatori aerei. 3.   Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.
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