Art. 63

Soppressione di quote

In vigore dal 18 nov 2011
Soppressione di quote 1.   Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei conti del titolare conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE: a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto di soppressione delle quote dell’Unione; e b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l’anno in corso. 2.   Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per le emissioni.
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Soppressione di quote (Art. 63 Regolamento (UE) 2011/1193) — Testo vigente | Portale Normativo