Art. 65
Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL
In vigore dal 18 nov 2011
Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL
1. L’amministratore centrale prende tutte le misure opportune affinché:
a)
il registro dell’Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
b)
i collegamenti di cui all’ tra il registro dell’Unione, l’EUTL e l’ITL siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
c)
siano forniti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali;
d)
il registro dell’Unione e l’EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.
2. L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell’Unione e l’EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.
3. L’amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell’Unione e dell’EUTL.
Storico versioni
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