Art. 65

Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL

In vigore dal 18 nov 2011
Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL 1.   L’amministratore centrale prende tutte le misure opportune affinché: a) il registro dell’Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; b) i collegamenti di cui all’ tra il registro dell’Unione, l’EUTL e l’ITL siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; c) siano forniti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali; d) il registro dell’Unione e l’EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti. 2.   L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell’Unione e l’EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate. 3.   L’amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell’Unione e dell’EUTL.
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