Art. 66
Assistenza
In vigore dal 18 nov 2011
Assistenza
1. Gli amministratori nazionali forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti e ai rappresentanti dei conti del registro dell’Unione che amministrano attraverso servizi di assistenza (helpdesk) nazionali.
2. L’amministratore centrale fornisce sostegno agli amministratori nazionali attraverso un servizio di assistenza centrale per aiutarli a garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1193:oj#art-66