Art. 66

Assistenza

In vigore dal 18 nov 2011
Assistenza 1.   Gli amministratori nazionali forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti e ai rappresentanti dei conti del registro dell’Unione che amministrano attraverso servizi di assistenza (helpdesk) nazionali. 2.   L’amministratore centrale fornisce sostegno agli amministratori nazionali attraverso un servizio di assistenza centrale per aiutarli a garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1193:oj#art-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assistenza (Art. 66 Regolamento (UE) 2011/1193) — Testo vigente | Portale Normativo