Art. 68
Accesso ai conti nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Accesso ai conti nel registro dell’Unione
1. I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell’Unione attraverso l’area riservata del registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché l’area riservata del registro dell’Unione sia accessibile via internet. Il sito web del registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
2. L’amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell’Unione ai quali è consentito l’accesso attraverso piattaforme esterne a norma dell’, paragrafo 4, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di deposito della piattaforma esterna, siano accessibili alla piattaforma esterna gestita dal titolare del conto della piattaforma esterna in questione.
3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme esterne e l’area riservata del registro dell’Unione sono criptate secondo le norme di sicurezza specificate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
4. L’amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro dell’Unione.
5. Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare sospende immediatamente l’accesso al conto pertinente, ne informa l’amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.
Storico versioni
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