Art. 69
Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione
1. Il registro dell’Unione rilascia a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante autorizzato supplementare un nome utente e una password per l’autenticazione al fine di accedere al registro.
2. I rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari possono accedere unicamente ai conti del registro dell’Unione per i quali dispongono dell’apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure che sono abilitati a chiedere a norma dell’. L’accesso o la richiesta si effettua in un’area riservata del sito web del registro dell’Unione.
3. Oltre al nome utente e alla password di cui al paragrafo 1, è fornita un’autenticazione secondaria ai fini dell’accesso al registro dell’Unione. I tipi di meccanismi di autenticazione secondaria utilizzabili per accedere al registro dell’Unione sono indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
4. L’amministratore di un conto può presumere che un utente che sia stato identificato correttamente dal registro dell’Unione sia il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle sue credenziali è stata violata e ne chieda la sostituzione.
5. Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all’amministratore centrale la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali.
Storico versioni
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