Art. 71

Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta transazione fraudolenta

In vigore dal 18 nov 2011
Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta transazione fraudolenta 1.   Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell’Unione che amministra: a) per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 2.   La Commissione può ordinare all’amministratore di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi. 3.   L’amministratore o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge. 4.   Anche un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge nazionale può inoltre ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità della legge nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1193:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo