Art. 71
Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta transazione fraudolenta
In vigore dal 18 nov 2011
Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta transazione fraudolenta
1. Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell’Unione che amministra:
a)
per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure
b)
sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.
2. La Commissione può ordinare all’amministratore di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi.
3. L’amministratore o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge.
4. Anche un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge nazionale può inoltre ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità della legge nazionale.
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