Art. 70
Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza
In vigore dal 18 nov 2011
Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza
1. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL o a loro parti, qualora vi sia un ragionevole dubbio di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL suscettibile di minacciare l’integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all’.
2. In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore che osserva la violazione o il rischio informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del sistema dei registri. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori.
3. Qualora osservi una situazione che richiede la sospensione dell’accesso ai conti che gestisce a norma del presente regolamento, per quanto ragionevolmente possibile, l’amministratore informa preventivamente della sospensione l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori.
4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende la durata prevedibile della sospensione e deve essere chiaramente visibile nell’area pubblica del sito dell’EUTL.
Storico versioni
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