Art. 60
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di deposito
In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di deposito
Su richiesta del titolare di un conto di deposito, il registro dell’Unione effettua un trasferimento di quote o di unità di Kyoto verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto, sempre che tale trasferimento non sia ostacolato dallo stato del conto di avvio o di ricevimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1193:oj#art-60