Art. 60

Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di deposito

In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di deposito Su richiesta del titolare di un conto di deposito, il registro dell’Unione effettua un trasferimento di quote o di unità di Kyoto verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto, sempre che tale trasferimento non sia ostacolato dallo stato del conto di avvio o di ricevimento.
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