Art. 58

Modifiche delle tabelle d’asta

In vigore dal 18 nov 2011
Modifiche delle tabelle d’asta 1.   La piattaforma d’asta interessata comunica immediatamente alla Commissione tutte le modifiche necessarie della tabella d’asta. 2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta riveduta nell’EUTL se ritiene che questa sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione. 3.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato in una tabella d’asta se osserva una modifica necessaria della tabella d’asta non comunicata dalla piattaforma d’asta.
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