Art. 57
Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL
In vigore dal 18 nov 2011
Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL
1. Entro un mese dalla determinazione e dalla pubblicazione di un calendario d’asta a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi 1 e 2 o dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la piattaforma d’asta in questione comunica alla Commissione la corrispondente tabella d’asta a norma dell’.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d’asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione. Entro tre mesi la piattaforma d’asta presenta alla Commissione una tabella d’asta riveduta.
Storico versioni
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