Art. 55

Assegnazione a titolo gratuito di quote del trasporto aereo

In vigore dal 18 nov 2011
Assegnazione a titolo gratuito di quote del trasporto aereo 1.   L’amministratore nazionale indica per ciascun operatore aereo e per ciascun anno se l’operatore aereo possa ricevere un’assegnazione per detto anno nella tabella nazionale per il trasporto aereo. 2.   A partire dal 1o febbraio 2013, a norma del paragrafo 1, le quote del trasporto aereo sono automaticamente trasferite con cadenza quotidiana dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito aperto o bloccato dell’operatore aereo, conformemente alla pertinente tabella nazionale di assegnazione.
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