Art. 53
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
In vigore dal 18 nov 2011
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
1. Entro il 30 settembre 2012, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL se ritiene che la tabella nazionale di assegnazione è conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare per quanto attiene alle assegnazioni calcolate e pubblicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riveduta.
Storico versioni
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