Art. 59

Messa all’asta delle quote

In vigore dal 18 nov 2011
Messa all’asta delle quote 1.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta della pertinente casa d’aste, designata a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d’asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo verso il corrispondente conto d’asta a norma delle tabelle d’asta. Per quanto attiene alle quote create ai fini delle aste ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente le quote, su richiesta della casa d’asta in questione, dal conto nel quale sono state create le quote verso il conto aperto per l’asta quale indicato nella corrispondente tabella d’asta. La trasmissione della tabella d’asta in conformità dell’ costituisce la suddetta richiesta. 2.   Il titolare del conto d’asta in questione garantisce il trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi diritto delle quote messe all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010. 3.   Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010 il rappresentante autorizzato di un conto d’asta può dover trasferire le quote non consegnate dal conto per la consegna d’asta verso il conto d’asta unionale.
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